Quando bisogna stipulare una polizza assicurativa per la propria imbarcazione a vela?
Di Roberto Paolucci – Tutti i natanti, tender compresi, con la sola esclusione delle barche a remi e delle barche a vela senza motore ausiliario, devono essere coperti da una polizza assicurativa di responsabilità civile. La cosiddetta RC Natanti è stata introdotta dalla l. 24 dicembre 1969, n. 990 alla quale si deve far riferimento per la materia delle assicurazioni obbligatorie, fino all’entrata in vigore del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con cui è stata innovata la legislazione assicurativa. Nel frattempo, la l. 8 luglio 2003, n. 172 ha esteso l’obbligatorietà della RC Natanti a tutti i motori amovibili, indipendentemente dal tipo (benzina, diesel, 2 tempi, 4 tempi, elettrici, idrogetto, etc… ) e dalla potenza, sopprimendo il limite di tre cavalli sotto al quale scattava l’esenzione. Successivamente, è intervenuto il decreto ministeriale 86/2008 per chiarire che, ai fini dell’assicurazione obbligatoria, “natante” è qualsiasi unità da diporto azionata da propulsione meccanica e destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate.
Non c’è dubbio che il certificato di assicurazione e il relativo tagliando costituiscono parte integrante della documentazione nautica da tenere a bordo dell’unità da diporto e da esibire, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza in mare. Ci si chiede, però, se è necessario esporre in modo visibile il tagliando, come per i veicoli su strada. La questione ha tenuto a lungo impegnati gli addetti ai lavori che valorizzavano norme e regolamenti tra loro contrastanti. Oggi, in seguito all’emanazione del decreto interministeriale 9 agosto 2013, n. 110 con cui sono stati portati a termine gli adempimenti necessari alla smaterializzazione dei contrassegni, si può concludere per l’inesistenza di un obbligo espositivo essendo venuto meno l’obbligo stesso anche per i veicoli su strada.
Cosa copre, effettivamente, la RC Barca?
L’assicurazione per la responsabilità civile che abbiamo stipulato per la nostra barca a vela con motore ausiliario copre i danni che l’imbarcazione possa causare a persone, cose o animali. Molto spesso le compagnie assicurative offrono anche assistenza legale ai propri clienti che incorrono in un sinistro ma è sempre opportuno informarsi adeguatamente prima di stipulare la polizza. Analogamente a quanto previsto per le auto, poi, è possibile integrare la propria assicurazione barca con numerose garanzie accessorie che coprono, ad esempio, lo smarrimento di oggetti presenti a bordo, le conseguenze di eventi naturali, o i danni causati mentre si ormeggia al porto. Nel caso in cui si verifica un incidente in mare, è necessario mettere in atto alcune buone pratiche:
- prendere le generalità delle persone imbarcate sulla barca altrui;
- segnare nome e matricola della barca danneggiata;
- segnare nome e indirizzo della compagnia e dell’agenzia presso cui è assicurata;
- scattare qualche fotografia, magari con un elemento di paragone come un quotidiano o un metro.
E’ inoltre consigliabile redigere un breve verbale del fatto con il proprietario della barca danneggiata, sottoscritto da entrambi. Una volta eseguiti questi compiti, la denuncia di sinistro va mandata alla nostra compagnia di assicurazione. Trattandosi di una R.C., spedendo subito copia delle foto, del verbale e della denuncia di sinistro abbiamo esaurito il nostro dovere. Le ulteriori pratiche saranno di competenza degli assicuratori. Nel 2016 è molto semplice ottenere un preventivo per la assicurare la propria imbarcazione, ad esempio un preventivatore online completo e molto vicino all’utente è Mio Assicuratore
Quando si scrive di certi argomenti, bisognerebbe stare più attenti è materia da professionisti: quando la barca naviga con il motore spento, decade l’obbligo di assicurazione, lo sapeva signor Paolucci? Naturalmente tale obbligo si riverifica al riaccendersi del motore, Quindi è bene prestare la massima attenzione che la copertura dall’assicuratore preveda esplicitamente la navigazione a vela, talvolta con polizza e/o clausola separata. Buon vento.