Regola 69 – Comportamento gravemente sconveniente
Estraggo dal regolamento di regata ISAF – Regola 69 – COMPORTAMENTO GRAVEMENTE SCONVENIENTE
69 IMPUTAZIONE DI COMPORTAMENTO GRAVEMENTE SCONVENIENTE
69.1 Impegno a non Tenere Un Comportamento Gravemente Sconveniente
(a) Un concorrente non deve tenere un comportamento gravemente sconveniente, inclusi una grave violazione di una regola, o delle buone maniere o dello spirito sportivo, o una condotta che arrechi discredito allo sport. Per tutta la regola 69, ‘concorrente’ significa un membro Dell’equipaggio, o il proprietario di una barca.
(b) L’asserzione di una violazione della regola 69.1(a) sarà decisa in accordo con le disposizioni della regola 69.
69.2 Azione da parte di un Comitato delle Proteste
(a) Quando un comitato delle proteste, in base a sua osservazione diretta o ad un rapporto pervenutogli da qualsiasi fonte, ritiene che un concorrente possa aver violato la regola 69.1(a) può convocare un’udienza. Se il comitato delle proteste decide di convocare un’udienza, deve informare prontamente il concorrente per iscritto dell’asserita infrazione e del tempo e luogo dell’udienza. Se il concorrente fornisce valide ragioni per non essere in grado di presenziare all’udienza, il comitato delle proteste deve riprogrammarla.
Via | Federvela
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